Patto SicuroArticolo 1: Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’adesione dei mediatori immobiliari operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia all’iniziativa "Patto Sicuro", individuando altresì gli strumenti per la tutela del buon nome e dell’affidabilità connessi al relativo servizio.

2. L’adesione dei soggetti interessati all’iniziativa di cui al precedente comma è libera. Gli obblighi elencati nell’allegato Decalogo "Patto Sicuro", che del presente Regolamento costituisce parte integrante, non si sostituiscono in alcun modo agli adempimenti ed alle responsabilità di legge previsti nel codice civile e nelle normative di settore, ma rappresentano un impegno ulteriore degli mediatori aderenti, volto a promuovere rapporti negoziali tra professionisti e consumatori improntati a principi di trasparenza e di equilibrio contrattuale.

3. L’operatività del Patto e dell’annesso Regolamento di disciplina è limitata ai contratti di mediazione per l’acquisto o la locazione di immobili stipulati tra agenzie aderenti ed clienti — consumatori, intesi questi ultimi come persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

4. Sul rispetto degli obblighi assunti dai mediatori con l’adesione al Decalogo "Patto Sicuro" vigila il Comitato di Disciplina di cui all’articolo 12 del Regolamento, istituito presso ciascuna Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2: Domanda di adesione al Decalogo "Patto Sicuro"

1. Possono aderire al Decalogo "Patto Sicuro" gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in forma di impresa individuale o societaria e che hanno sede legale o unità locale operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La domanda deve essere presentata per iscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’agenzia interessata e deve essere indirizzata al competente Ufficio di Regolazione del Mercato della locale Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato.

3. La competenza a ricevere la domanda è definita avendo riguardo alla Provincia in cui l’agenzia richiedente ha la propria sede principale. Nell’ipotesi in cui quest’ultima si trovi fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà preso in considerazione il luogo di apertura delle eventuali unità locali operative.

Articolo 3: Contenuto della domanda

1. L’istanza, presentata nelle forme e nei termini dell’allegato modello di domanda, deve contenere:

1. a) la denominazione/ragione sociale/ditta della agenzia richiedente nonché nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante/titolare dell’agenzia stessa;
2. b) la sede legale e/o l’unità locale operativa dell’agenzia richiedente, specificando la Provincia, il Comune, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il codice fiscale. In caso di più unità locali operative presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, andranno specificati tutti gli indirizzi di dette sedi;
3. c) l’indicazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, prestano la loro opera di mediazione all’interno della agenzia immobiliare richiedente. Eventuali variazioni di tali soggetti dovranno essere prontamente comunicati all’Ufficio competente, come individuato dall’articolo 2, 2° e 3° comma del presente Regolamento;
4. d) la dichiarazione che il titolare/legale rappresentante ed i collaboratori della agenzia immobiliare richiedente hanno i requisiti di moralità di cui all’articolo 2, 3° comma lett. f) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e che gli stessi non hanno subito sanzioni disciplinari ovvero ordinanze ingiuntive per illeciti amministrativi previsti dalla legge suddetta e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto 21 dicembre 1990 n. 452;
5. e) copia del Decalogo "Patto Sicuro" firmato per accettazione dal titolare/legale rappresentante dell’agenzia e suoi collaboratori;
6. f) la presenza di eventuali certificazioni tipo ISO 9000 in capo all’agenzia immobiliare richiedente.

Articolo 4: Spese di iscrizione

1. La domanda di cui all’articolo 3 del Regolamento deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito di una quota fissa di iscrizione annuale pari a 50 euro, a parziale copertura delle spese sostenute dall’ente camerale per la gestione dell’elenco degli iscritti.

2. L’agenzia immobiliare provvederà a rinnovare il versamento del diritto sopra menzionato entro il primo mese di ogni anno di adesione al Decalogo "Patto Sicuro".

3. Nessun rimborso potrà essere richiesto alle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato competenti nel caso in cui, per scelta personale della agenzia o per provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato di Disciplina di cui all’articolo 11 del Regolamento, l’adesione a "Patto Sicuro" dovesse interrompersi prima dello scadere dell’anno di riferimento.

Articolo 5: Istruttoria sulla domanda

1. L'Ufficio competente, individuato secondo i criteri di cui all’articolo 2, 2° e 3° comma del presente Regolamento, esamina la domanda nel termine massimo di 40 giorni dalla data del suo ricevimento.

2. Il termine dell’istruttoria può essere interrotto per una sola volta nei casi in cui venga accertata la necessità di integrare o di meglio precisare la documentazione ricevuta. In tal caso, il termine riprenderà a decorrere ex novo ad integrazione o precisazione avvenuta.

3. Compiuta l’istruttoria, l’Ufficio provvede a comunicare gli esiti della stessa alle altre Camere Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Regione nel caso in cui l’agenzia abbia unità locali operative in Province diverse da quelle dove il richiedente ha sede legale. Analoga comunicazione dovrà successivamente intervenire nelle ipotesi in cui l’agenzia immobiliare segnali alla Camera di Commercio di appartenenza eventuali variazioni di dati relativi alle suddette unità locali e/o ai collaboratori operanti presso di queste.

4. Il provvedimento negativo in ordine alla domanda di adesione dovrà essere sempre motivato e sarà adottato dal Responsabile del procedimento dell’Ufficio che ha curato l’istruttoria. Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Comitato di Disciplina di cui all’articolo 12 del Regolamento.

Articolo 6: Elenco dei mediatori aderenti a "Patto Sicuro"

1. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Ufficio della Camera di Commercio in cui l’agenzia immobiliare ha sede legale ed il diverso Ufficio in cui la stessa opera, in quanto debitamente informato nei termini di cui al precedente articolo 5, 3° comma, provvedono ad iscrivere il nominativo del richiedente in un apposito elenco.

2. Nell’elenco sono riportati i seguenti dati:

a) la denominazione/ragione sociale/ditta della agenzia immobiliare e relativo legale rappresentante/titolare;
b) indirizzo della sede legale ed operativa della agenzia immobiliare;
c) data di presentazione della domanda;
d) data di accettazione della domanda;
e) numero, nominativo e posizione di Ruolo dei soggetti che, all’interno dell’agenzia, esercitano l’attività di mediazione.

Articolo 7: Pubblicità dell’elenco

1. La Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Provincia in cui opera l’agente immobiliare, limitatamente ai dati indicati nelle lettere a), b) ed e) del precedente articolo 6, 2° comma, provvede a pubblicizzare e ad aggiornare tempestivamente l’elenco dei mediatori aderenti al Decalogo "Patto Sicuro" nelle forme più adeguate, anche avvalendosi del proprio sito Internet e delle eventuali pubblicazioni stampate dall’ente.

2. Analoga pubblicità potrà essere effettuata dalle Associazioni che aderiscono all’iniziativa "Patto Sicuro", le quali provvederanno ad informare preventivamente le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura territorialmente competenti circa modalità e contenuti delle iniziative pubblicitarie che intendono adottare.

3. Le agenzie immobiliari sono obbligate a tenere la Camera di Commercio di appartenenza costantemente aggiornata circa eventuali variazioni dei dati che hanno costituito oggetto della domanda di adesione, come elencati all’articolo 3 del regolamento, anche al fine di rendere possibili le comunicazioni intercamerali previste dall’articolo 5, 3° comma dello stesso Regolamento.

Articolo 8: Marchio e logotipo identificativo. Condizioni di utilizzo

1. A seguito dell’iscrizione della agenzia immobiliare nell’elenco di cui all’articolo 6, l’impresa e le sue unità operative dovranno utilizzare come segno distintivo della loro attività il logotipo risultante dall’allegato 1) del presente Regolamento e relativo al marchio registrato di proprietà esclusiva delle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In alcun modo le suddette agenzie potranno cedere il diritto all’uso del marchio e del relativo logotipo, né concedere sub-licenze ad imprese associate o comunque affiliate, né agire in giudizio a tutela dei valori che il marchio rappresenta.

3. E’ vietata la riproduzione o l’utilizzazione del marchio e del relativo logotipo per scopi diversi da quali previsti dal presente regolamento.

4. Nell’ipotesi in cui l’agenzia immobiliare perda, per qualsiasi motivo, i requisiti legittimanti l’adesione al Decalogo, essa dovrà immediatamente cessare ogni tipo di condotta che comporti la possibilità di una fuorviante associazione tra la propria attività e l’iniziativa "Patto Sicuro". In tal senso, l’agenzia provvederà ad eliminare ogni riferimento al marchio e relativo logotipo di cui al presente articolo dai locali d’impresa e dai materiali utilizzati per l’attività di mediazione, distruggendo o restituendo alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura tutto il materiale pubblicitario e promozionale ancora in suo possesso ove contraddistinto dal suddetto marchio.

Articolo 9: Sanzioni disciplinari

1. L’agente immobiliare che violi gli obblighi contrattuali e le regole di condotta liberamente assunti con l’adesione al Decalogo "Patto Sicuro" ed al relativo regolamento di disciplina, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. a) ammonimento scritto;
2. b) sospensione dall’elenco di cui all’articolo 6
3. c) cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6
4. d) pubblicazione del provvedimento di cancellazione

2. L’ammonimento scritto è pronunciato nelle ipotesi di accertata violazione delle regole di cui ai punti n. 1), 2), 4) e 7) del Decalogo "Patto Sicuro" ovvero in caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 7, 3° comma del presente Regolamento.
La pronuncia di tre ammonimenti scritti a carico del medesimo mediatore e/o della medesima agenzia per la quale il mediatore lavora, determina automaticamente a carico del mediatore e della agenzia la sanzione della sospensione dall’elenco.

3. La sospensione dall’elenco, oltre che nel caso previsto al comma precedente, opera nel caso di accertata violazione delle regole indicate ai punti n. 3), 5), 6), 8), 9) e 10) del Decalogo "Patto Sicuro".
La sospensione è altresì comminata nell’ipotesi in cui al mediatore siano stati contestati o notificati accertamenti per illeciti amministrativi previsti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39 e nel relativo regolamento di attuazione, ove tali verbali siano stati estinti con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
La sospensione dall’elenco ha durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi.
L’adozione di tre provvedimenti di sospensione a carico del medesimo mediatore e/o della medesima agenzia per la quale il mediatore lavora, determina automaticamente per il mediatore e per l’agenzia la sanzione della cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6.

4. La cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6, oltre che nell’ipotesi prevista al 3° comma, ultimo capoverso dell’articolo 8, è dichiarata nel caso in cui l’agente immobiliare perda i requisiti di moralità di cui all’articolo 2, 3° comma lett. f) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 ovvero quando lo stesso abbia subito una sanzione disciplinare o una ordinanza ingiuntiva definitiva comminate per illeciti amministrativi o disciplinari di cui alla legge suddetta ed al relativo regolamento di attuazione.
La cancellazione non può avere durata inferiore ad un anno.

5. Nelle ipotesi più gravi e comunque quando l’agenzia immobiliare faccia un uso indebito del marchio e del logo identificativo, contravvenendo alle disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell’articolo 8 del presente Regolamento, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nelle stesse forme previste all’articolo 7, 1° comma dello stesso Regolamento.

6. Tutti i provvedimenti disciplinari previsti al presente articolo, comminati al titolare, al legale rappresentante o al collaboratore della agenzia immobiliare, si estendono automaticamente alla agenzia medesima. Nel caso in cui la condotta sanzionata sia stata posta in essere da un suo dipendente o collaboratore, è data tuttavia alla agenzia la facoltà di difendersi avanti al Comitato di Disciplina di cui all’articolo 12 del Regolamento, dimostrando la propria totale estraneità al fatto contestato ovvero l’oggettiva impossibilità di controllare l’operato del proprio dipendente o collaboratore e provando l’avvenuta adozione di misure organizzative adeguate al fine di evitare il ripetersi di analoghe fattispecie.

Articolo 10: Possibilità di nuova iscrizione

1. Nei casi in cui sia stata disposta, come sanzione a carico dell’agenzia e/o dell’agente immobiliare, la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6 del Regolamento, la possibilità di richiedere ed ottenere nuovamente l’adesione al Decalogo "Patto Sicuro" resta subordinata al decorso dell’intero termine di durata della suddetta sanzione ed alla successiva discrezionale valutazione del Comitato di Disciplina.

Articolo 11: Altre ipotesi di cancellazione

1. Al di fuori dei provvedimenti di cui all’articolo, la cancellazione è disposta quanto l’agenzia immobiliare trasferisca la propria sede legale e/o unità locale operativa in altra Regione, quando cessi l’attività di mediazione ovvero quando decida liberamente di recedere dall’iniziativa "Patto Sicuro".

Articolo 12: Comitato di disciplina

1. Presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione è insediato un Comitato di disciplina al qual è attribuita la competenza di vigilare, d’ufficio o su segnalazione di parte, sul rispetto degli obblighi previsti per gli aderenti nel Decalogo "Patto Sicuro" e nell’allegato Regolamento di disciplina.

2. Il Comitato è altresì competente per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 9 del Regolamento, nonché per la valutazione circa la possibilità di riammettere a "Patto Sicuro" una agenzia e/o un agente che abbia già subito la sanzione della cancellazione.

3. Il Comitato è composto ed opera con tre componenti, uno in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, uno in rappresentanza dei mediatori immobiliari e uno, a rotazione, in rappresentanza delle altre associazioni che hanno promosso l’iniziativa "Patto Sicuro".

4. La Giunta della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, preso atto delle designazioni provenienti dalle Associazioni che partecipano all’iniziativa "Patto Sicuro", provvede a nominare un componente effettivo ed un supplente al fine di garantire la continuità di funzionamento del suddetto Comitato.

5. Le regole operative del Comitato sono determinate con provvedimento interno adottato da ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

6. Non potranno essere chiamati ad integrare il Comitato di disciplina quei componenti che, a diverso titolo, siano già venuti a conoscenza in sede di conciliazione dei casi di volta in volta segnalati.

7. Tutti i provvedimenti del Comitato sono sindacabili, nel termine di 30 giorni dalla loro comunicazione al destinatario, con ricorso alla Giunta della di Commercio Industria Artigianato Agricoltura presso cui è insediato il Comitato stesso.

8. Restano ferme le diverse attribuzioni conferite alle Amministrazioni procedenti in materia di illeciti amministrativi e di sanzioni disciplinari ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e nel relativo regolamento di attuazione.

Articolo 13: Norma finale

1. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni partecipanti all’iniziativa, si impegnano a promuovere ed a divulgare le il Decalogo "Patto Sicuro" e ad operare per il pieno rispetto degli obblighi ivi previsti.

2. Si impegnano altresì a rivedere i contenuti del sopra citato Decalogo, del presente Regolamento di Disciplina e dei Formulari — Tipo in materia di mediazione immobiliare entro il termine di due anni dall’avvio dell’iniziativa.