Patto Sicuro1) Per promuovere la conclusione degli affari intermediati, i mediatori utilizzano esclusivamente sistemi pubblicitari recanti in maniera chiara ed inequivoca il nome dell’agenzia.
Sono esclusi annunci su quotidiani, periodici o altre forme di inserzioni su diversi mezzi pubblicitari che rinviino in forma anonima all’agente o che in qualsiasi altro modo non consentano al cliente di conoscere fin dal primo contatto l’attività di intermediazione.

2) I mediatori rendono nota ai clienti la propria abilitazione professionale, esibendo agli stessi il tesserino da cui risulti la regolare iscrizione al Ruolo mediatori della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di appartenenza o, in alternativa, visura camerale documentante la posizione anagrafica al Registro delle Imprese ed al Ruolo Mediatori.

3) Le agenzie immobiliari si impegnano a proporre incarichi scritti utilizzando obbligatoriamente, nell’ambito della propria attività, i formulari tipo predisposti dalle Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia, d’intesa con le associazioni di categoria e quelle di tutela dei consumatori, in seguito denominati "Formulari Patto Sicuro".
In particolare, nella stesura di detti formulari, una copia dei quali andrà sempre consegnata al cliente, i mediatori avranno cura di:

* a) non sottoporre al cliente moduli anche solo parzialmente precompilati, con specifico ma non esclusivo riguardo agli spazi relativi alla identificazione del mediatore che sta trattando l’affare e predisponendo il formulario: ogni spazio non riempito sarà debitamente barrato;

* b) informare preventivamente il cliente circa la natura delle clausole e degli impegni che saranno oggetto di sottoscrizione, riservando particolare attenzione agli effetti della clausola di esclusiva negli incarichi di vendita/locazione e della clausola di durata ed eventuale rinnovo, nonché alle conseguenze derivanti per il firmatario del modulo "proposta d’acquisto/locazione" nell’ipotesi di comunicazione della accettazione da parte del venditore/locatore;

* c) identificare correttamente le parti contraenti indicando, con riferimento al venditore, la legittimazione a trattare ed il rapporto giuridico con l’immobile;

* d) individuare con esattezza l’immobile oggetto di trattative tramite identificazione catastale o planimetria da allegare;

* e) determinare un termine di validità delle proposte d’acquisto non superiore a 15 giorni lavorativi ed un termine di durata degli incarichi di vendita o di locazione non superiore a 6 mesi, salva l’ipotesi eventuale di un solo rinnovo, eccezion fatta per i cantieri;

* f) indicare nel modulo relativo alle proposte d’acquisto gli estremi (numero, data e istituto di emissione) dell’assegno non trasferibile, intestato al venditore e versato all’agente quale deposito fiduciario gratuito, per un importo di norma pari al 10% e mai eccedente il 30 % del prezzo indicato nell’incarico conferito;

* g) effettuare la stima scritta dell’immobile oggetto dell’incarico di vendita in esclusiva secondo criteri di diligenza professionale, ponendo particolare attenzione al valore attuale risultante dal mercato immobiliare di riferimento.

4) L'agente immobiliare che abbia raccolto una proposta d'acquisto non può ricevere contemporaneamente altre proposte sullo stesso immobile intermediato prima della eventuale mancata accettazione del venditore.

5) Gli incarichi di mediazione non devono prevedere clausole relative all’applicazione di eventuali sovrapprezzi in alternativa o in aggiunta alla provvigione.
Il mediatore richiede la provvigione non prima della conclusione del contratto preliminare intermediato, essendo escluso ogni versamento anticipato da parte del cliente a titolo impegnativo per compensi di qualsiasi genere.

6) Le clausole penali ed i corrispettivi per recesso contenuti ai punti 9 e 10 degli incarichi di mediazione per la vendita ed ai punti 10 e 11 degli incarichi di mediazione per la locazione sono determinati in misura non superiore al 75% della provvigione dovuta al mediatore da parte di chi è inadempiente all’incarico o recede dallo stesso.

7) Eventuali rimborsi spese non sono né predeterminati né forfettizzati. Ogni eventuale clausola aggiuntiva comportante rimborsi spese dovrà essere preventivamente concordata con il cliente e dovrà prevedere la documentazione delle stesse prima del pagamento.

8) Prima di esigere il pagamento delle provvigioni e comunque prima di versare alla parte venditrice la somma anticipata dal promissario acquirente a titolo di cauzione, caparra o acconto, il mediatore effettua una visura catastale/tavolare dell’immobile e verifica l’eventuale esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli a carico del promittente venditore.
Nell’ambito dei contratti di locazione, verifica la posizione della parte conduttrice attraverso apposita interrogazione del Registro informatico dei protesti e fornisce il risultato di tale ricerca alla parte locatrice.

9) Il mediatore assume informazioni presso il venditore circa la conformità urbanistica ed la regolarità degli impianti tecnologici. Qualora il mediatore abbia ricevuto informazioni solamente verbali da parte del venditore, non confermabili da alcuna documentazione scritta, dovrà chiaramente riportare sulla proposta d’acquisto e/o sul contratto preliminare la circostanza che non sono state eseguite ricerche specifiche e che il venditore garantisce/non garantisce le conformità di cui alle L. 47/85 e 46/90.

10) Il mediatore fornisce assistenza alle parti fino al rogito, indicando la documentazione necessaria per la stipulazione dell’atto notarile e si impegna a risolvere ogni eventuale controversia con il cliente ricorrendo preventivamente alla conciliazione disciplinata dalla Camera di Commercio.